Permessi
Straordinari per l'Assistenza ai Disabili
Il Ministro del Lavoro con lettera circolare del 18 febbraio 2016, ha precisato che il diritto a fruire dei permessi per l'assistenza di
persone con handicap grave spetta anche in caso di figlio non coabitante con il
genitore disabile, purché abbia residenza nello stesso comune, abbia identico
indirizzo, medesimo numero civico anche con numerazione interna diversa.
Il congedo straordinario in
argomento spetta: al coniuge se
convivente con la persona disabile e con patologia grave, ai genitori naturali o adottivi, agli
affidatari di persone disabili in situazione di gravità, ai fratelli e alle sorelle, (o uno o l’altro),
e conviventi con il soggetto portatore di handicap grave.
Tutte queste figure sopra
descritte conviventi con la persona in situazione di grave disabilità, possono
richiedere Il congedo “straordinario retribuito” e ha la durata massima di due
anni nell'arco della vita lavorativa.
Il periodo può essere
frazionato in giorni, settimane e mesi. Durante il congedo spetta un indennità
pari all'ultima retribuzione in godimento e effettivamente percepita
nell'ultimo mese che la precede.
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